Art. 120, comma 2 T.U.B.
Insieme alla delibera del CICR 3 agosto 2016, disciplina le principali novità in tema di trattamento degli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito a decorrere dal 1 ottobre 2016.
- la periodicità degi interessi creditori e debitori del conto corrente diventa annuale: significa che il calcolo degli interessi sarà fatto il 31 dicembre di ogni anno.
- gli interessi attivi saranno accreditati subito con valuta 31 dicembre dell’anno appena chiuso;
- gli interessi passivi saranno conteggiati al 31 dicembre ma diventeranno esigibili dal successivo 1 marzo, quando la banca provvederà ad addebitarli sul Vostro conto corrente, se è stata proventivamente autorizzata da Voi in questo, oppure Vi inviterà, già con l’estratto conto al 31 dicembre, a coprire gli interessi passivi con un versamento. Se il pagamento degli interessi passivi non dovesse avvenire il 1 marzo, l’istituto di credito potrebbe addebitarvi anche degli interessi di mora per ritardato pagamento, oltre a procedere (in relazione al tipo di conto e di scoperto che avete) ad una segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. Leggete bene, dunque, l’estratto conto che la Vostra banca Vi manderà al 31 dicembre di ogni anno: lì sono contenuti calcoli e indicazioni sull’accredito degli interessi attivi o su come pagare il 1 marzo successivo gli interessi passivi.
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